MEDICI PER IL FUTURO

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Statuto

STATUTO

 

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 2 – LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO E DEI SEGNI DISTINTIVI

ART. 4 – SCOPI SOCIALI

ART. 5 – ATTIVITA’

ART. 6 – SOCI ORDINARI

ART. 7 – SOCI ORDINARI E ISCRIZIONE

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

ART. 10 – SOSTENITORI

ART. 11 – DIRITTI E DOVERI DEL SOSTENITORE

ART. 12 – ORGANI

ART. 13 – COMMISSIONE

ART. 14 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ART. 15 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO

ART. 17 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 18 – RINVIO

 

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L’Associazione MPF (di seguito nel testo “MPF” ) è una libera associazione di volontariato fra studenti del Corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di Torino, nonché di Medici Chirurghi regolarmente iscritti all’albo dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

c.2 MPF ha sede presso *********************

 

ART. 2 – LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1 MPF è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’Associazione e ne tutela il corretto utilizzo, conformemente alle normative codicistiche e in genere nazionali, nonché l’utilizzo in linea con quanto definito dal Manuale della Corporate Identity.

c.2 Il logo consiste in una scritta bianca su sfondo azzurro “Medici per il Futuro” in carattere maiuscolo.  Eventuali variazioni del logo e/o eventuali loghi alternativi a quello ufficiale potranno essere utilizzati solo e soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio Esecutivo.

 

ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO E DEI SEGNI DISTINTIVI

c.1 Il materiale marketing, dattiloscritto, o in ogni altro modo prodotto, volto a identificare MPF dovrà essere caratterizzato dal logo ufficiale dell’Associazione e il relativo utilizzo dovrà essere in linea con quanto definito dal presente Statuto e dal Manuale della Corporate Identity, e in ogni caso conforme alle autorizzazioni del Titolare del logo.

c.2 Del logo è vietata la contraffazione o la riproduzione, nonché l’utilizzo proposto da chiunque e per qualunque scopo che non sia connesso all’Associazione e alle finalità indicate nel presente Statuto.

c.3 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche o con i partner di MPF, l’abbinamento del logo e/o dei segni distintivi di MPF con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Esecutivo.

c.4 È fatto divieto di accostare il nome, il logo, l’immagine ed ogni altro segno distintivo dell’Associazione a loghi e/o segni distintivi di altri soggetti, le cui attività o principi contrastino con i fini ed i principi associativi di MPF, definiti nel presente Statuto.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo di MPF è esercitata dal Consiglio Esecutivo.

 

ART. 4 – SCOPI SOCIALI

c.1 MPF è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale. Essa agisce nel pieno rispetto del presente Statuto.

c.2 MPF si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso:

  1. a) contributi qualificanti alla formazione accademica degli studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica, della crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche;
  2. b) contributi qualificanti alla formazione accademica dei giovani Medici, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica, della crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche;
  3. c) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.

c.3 MPF pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, promuove:

  1. a) relazioni operose sia fra Atenei italiani che fra Atenei italiani e stranieri;
  2. b) relazioni operose fra studenti delle Scuole o Facoltà di Medicina di ogni nazionalità;
  3. c) attività nei settori dell’istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della salute riproduttiva, della salute pubblica, della salute globale, dei diritti umani e della ricerca scientifica di particolare interesse;
  4. d) la partecipazione a programmi cooperazione internazionale;
  5. e) lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
  6. f) la partecipazione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell’ambito della salute pubblica.
  7. g) relazioni operose fra studenti e medici.

 

ART. 5 – ATTIVITA’

c.1 MPF rappresenta i propri associati nei confronti di tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati, di livello territoriale competenti per settore di interesse.

c.2 Per il raggiungimento di tali obiettivi MPF a titolo gratuito:

  1. a) partecipa e promuove iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico a livello locale, nazionale e internazionale;
  2. b) effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria e universitaria locale e nazionale;
  3. c) sollecita discussioni sulla formazione professionale del medico, sul suo ruolo sociale e civile in genere;
  4. d) agevola e promuove relazioni culturali e professionalizzanti tra studenti e medici, oltre che tra studenti e rappresentanti dei media e dei veicoli di informazione e divulgazione scientifico-professionale in genere;
  5. e) agisce all’interno della società civile in genere;
  6. f) partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo e al volontariato;
  7. g) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
  8. h) promuove e partecipa a iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali e umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore socio-sanitario e alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  9. i) sostiene l’attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
  10. j) partecipa attivamente a campagne di sensibilizzazione riguardanti temi di salute pubblica.

 

ART. 6 – SOCI ORDINARI

c.1 Ai sensi dell’Art. 1 del presente Statuto, MPF è costituito da Soci Ordinari.

c.2 Lo status di Socio Ordinario non è trasmissibile.

 

ART. 7 – SOCI ORDINARI E ISCRIZIONE

c.1 L’Anno Associativo decorre tra il 1 ottobre e il 30 settembre dell’anno solare.

c.2 Può ricoprire la qualifica di Socio Ordinario qualsiasi studente regolarmente iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ovvero qualsiasi persona fisica che abbia perso lo status di studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, secondo la normativa vigente nell’ateneo di appartenenza, da un periodo non superiore ai sei mesi.

c.3 Può ricoprire la qualifica di Socio Ordinario qualsiasi Medico iscritto all’albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

c.4 L’iscrizione all’Associazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al c.2 o c.3 del presente articolo avviene attraverso la sottoscrizione dell’apposito modulo d’iscrizione.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni.

c.5 La qualifica di Socio Ordinario decorre dal momento della sottoscrizione dell’apposito modulo d’iscrizione.

c.6 Nessun Socio Ordinario può essere retribuito.

 

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

c.1 Il Socio Ordinario ha diritto:

  1. a) a essere informato e a partecipare a tutte le iniziative organizzate nell’ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;

c.2 Il Socio Ordinario è tenuto:

  1. a) a osservare i principi e le finalità di MPF e a favorirne l’attività;
  2. b) a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all’attività associativa che siano emanate nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dal seguente Statuto;
  3. c) a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e alle finalità di MPF;
  4. d) a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto.

 

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

c.1 La perdita, per qualsiasi motivo, dello status di studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, secondo la normativa vigente nell’ateneo di appartenenza, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta l’impossibilità di iscriversi all’Associazione in qualità di Socio Ordinario.

c.2 La qualifica di Socio Ordinario decade automaticamente al 30 settembre di ogni anno.

c.3 Il Socio Ordinario può sempre recedere dall’Associazione.

c.4 In caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario a esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, lo status di Socio Ordinario viene perso per espulsione.

 

ART. 10 – SOSTENITORI

c.1 E’ definito Sostenitore di MPF qualunque individuo che, condividendo i fini dell’Associazione e non essendo in possesso dei requisiti di cui al c.2 o c.3 dell’Art. 7 dello Statuto Nazionale, decida di supportare il MPF ovvero partecipare a specifiche attività previa iscrizione a MPF in qualità di “Sostenitore”.

c.2 Il Sostenitore ha facoltà di sponsorizzare MPF.

c.3 La qualifica di Sostenitore decorre dal momento della sottoscrizione dell’apposito modulo d’iscrizione da parte dell’interessato fino alla fine dell’Anno Associativo.

 

ART. 11 – DIRITTI E DOVERI DEL SOSTENITORE

c.1 Il Sostenitore ha diritto:

  1. a) a essere informato e a partecipare a tutte le iniziative organizzate nell’ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;

c.2 Il Sostenitore è tenuto:

  1. a) a osservare i principi e le finalità di MPF ed a favorirne l’attività;
  2. b) a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all’attività associativa che siano emanate nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dal seguente Statuto e dal Regolamento Interno;
  3. c) a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi di MPF;
  4. d) a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto.

 

ART. 12 – ORGANI

c.1 Sono Organi di MPF:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) La Commissione MPF;
  3. d) il Consiglio Esecutivo.

 

ART. 13 – COMMISSIONE

c.1 La Commissione è composta dai Soci Ordinari nominati dal Consiglio Esecutivo.

c.2 Fanno parte della Commissione eventuali collaboratori, i quali non assumono una carica al suo interno e non godono di diritto di voto. Questi potranno aggiungersi anche nel corso dell’anno.

 

ART. 14 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

c.1 la Commissione si occupa:

  1. a) di questioni di ordinaria amministrazione, della promozione della progettualità;
  2. b) dei rapporti con L’ordine dei Medici;
  3. c) dei rapporti con qualsivoglia associazione o ente collaborante;

 

ART. 15 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO

c.1 Il Consiglio Esecutivo è composto dal Segretario e dall’Amministratore.

c.2 Il Consiglio Esecutivo si occupa:

  1. a) dell’investimento, l’utilizzo e l’amministrazione dei fondi di cui dispone MPF, nel rispetto degli scopi sociali dell’Associazione;
  2. b) di nominare i Membri della Commissione.

 

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

c.1 I membri della Commissione che vengono a conoscenza di comportamenti indebiti da parte di uno o più Soci Ordinari o collaboratori, sono tenuti ad richiedere agli interessati alle giustificazioni del caso;

c.2 Il Consiglio Esecutivo può disporre di svolgere attività ispettiva.

 

ART. 17 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni e integrazioni.

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